ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        La nuova Convenzione andrà a sostituire la Convenzione firmata il 17 novembre 1977 e in vigore dal 24 dicembre 1980 (modificata dal Protocollo stipulato il 20 marzo 1989 ed entrato in vigore il 22 febbraio 1994). La motivazione principale dell'intervento normativo riguarda l'adeguamento della precedente Convenzione alle riforme fiscali introdotte dai due Stati con particolare riguardo, per l'Italia, all'introduzione dell'IRAP in luogo dell'ILOR.
        Per quanto concerne gli strumenti di tale modifica l'articolo 80 della Costituzione stabilisce che le Camere autorizzano con legge il Governo alla ratifica dei trattati internazionali; mediante norma di legge si realizza altresì il cosiddetto adattamento al diritto internazionale pattizio tramite ordine di esecuzione. Tale ordine di esecuzione consiste in un rinvio materiale al contenuto del trattato, previo scambio delle ratifiche tra gli Stati, senza la necessità di emanazione da parte del legislatore di norme specifiche di esecuzione del Trattato stesso.

B) Analisi del quadro normativo.

        Per quanto concerne l'Italia, la Convenzione riguarda, come indicato dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera (b), del testo sottoscritto, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, disciplinata dal titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (oggi denominata «imposta sul reddito delle società»), di cui al titolo II del medesimo testo unico, e l'imposta regionale sulle attività produttive, istituita con il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        In base al richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 169 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le disposizioni inserite nel suddetto Accordo, al pari di quelle contenute in tutte le convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, modificano la potestà impositiva del nostro Paese in relazione a quanto previsto dalle leggi vigenti.
        Ciò comporta la necessità di autorizzazione parlamentare alla ratifica, senza richiedere l'adozione di ulteriori norme di adeguamento all'ordinamento interno, essendo sufficiente all'uopo l'ordine di esecuzione contenuto nella legge medesima.

 

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D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        La Convenzione Italia-Canada per evitare le doppie imposizioni, al pari dei precedenti Accordi in materia stipulati dall'Italia e basati sul modello OCSE di convenzione, non include alcuna clausola cosiddetta «della nazione più favorita» e pertanto non possono essere estesi ai soggetti residenti in Canada, cui sarà applicabile la nuova Convenzione, eventuali disposizioni più favorevoli contenute in accordi differenti da quello in esame già operanti nell'ambito dell'Unione europea o in altri accordi conclusi tra l'Italia e altri Stati.
        Si deve inoltre notare che la Convenzione in commento non si differenzia, se non in taluni aspetti, a motivo della particolarità dei sistemi fiscali in Italia e Canada, dal vigente modello OCSE. Come è noto, su tale modello sono basati tutti i nuovi accordi stipulati in materia di doppia imposizione dall'Italia, le cui disposizioni non contrastano con le norme comunitarie.
        D'altra parte, i modelli di convenzione contro le doppie imposizioni curati dall'OCSE, aggiornati nel corso degli anni e contenuti nelle Raccomandazioni del predetto Organismo internazionale, sono seguiti e riconosciuti in ambito internazionale e ispirano la generalità delle convenzioni bilaterali della specie stipulate da tutti gli Stati membri dell'Unione europea.
      Per le predette ragioni si ritiene che l'entrata in vigore della Convenzione tra l'Italia e il Canada per evitare le doppie imposizioni non abbia alcuna incidenza sull'attuale ordinamento comunitario.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        Le regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare in via autonoma convenzioni con altri Stati; pertanto la Convenzione in esame è compatibile con le competenze delle stesse.

F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali.

        Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni non incidono sulle competenze delle regioni e sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali.
        Per quanto concerne l'inclusione dell'IRAP nell'articolo 2, paragrafo 3, lettera (b)-(iii), della Convenzione, si precisa che tale inserimento ha la finalità di permettere il riconoscimento, da parte dell'Amministrazione fiscale canadese, del credito di imposta per le imposte sul reddito pagate in Italia dai soggetti non residenti e pertanto non vi è alcuna influenza sul quantum del tributo spettante alle singole regioni in Italia.

G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        Ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato; inoltre l'articolo 80 della

 

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Costituzione prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica delle convenzioni internazionali.
        Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazioni. Per l'entrata in vigore della ripetuta Convenzione è pertanto obbligatoria l'approvazione di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

2) Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        A tale riguardo, ricordando che è stato esaminato solo il testo in lingua inglese, si precisa che le definizioni normative non si discostano sostanzialmente da quelle contenute nelle precedenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni già in vigore nel nostro Paese, né dalle formulazioni contenute nel modello OCSE. Si sottolinea inoltre che il paragrafo 2 dell'articolo 3 della Convenzione in esame specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione degli Stati contraenti relativamente alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        Si rimanda alle considerazioni svolte nella sopra riportata lettera C) del paragrafo 1) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Si rimanda alle considerazioni svolte nella sopra riportata lettera C) del paragrafo 1) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Ai sensi dell'articolo 28 della nuova Convenzione, questa sostituirà quella stipulata il 17 novembre 1977, a far data dal giorno dell'entrata in vigore, mediante lo scambio degli strumenti di ratifica.
      Per quanto concerne la cessazione degli effetti dell'attuale Convenzione, si deve notare che il citato articolo 28 della nuova Convenzione prevede, ai paragrafi 2 e 4, un principio generale in base al quale le disposizioni contenute nella nuova Convenzione avranno efficacia retroattiva, con decorrenza, per quanto riguarda l'Italia, dal 1o gennaio dell'anno solare in cui avviene lo scambio degli strumenti di ratifica.

 

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        Tale principio trova peraltro due eccezioni: il paragrafo 5 contempla la possibilità che, ove le disposizioni della Convenzione attualmente in vigore avessero consentito trattamenti più favorevoli rispetto alla nuova Convenzione, il trattamento più favorevole continui ad avere efficacia fino all'ultimo giorno dell'anno successivo (solare o fiscale) a quello di entrata in vigore della nuova Convenzione; il paragrafo 2 prevede che la potestà di imposizione esclusiva, nei confronti dei cosiddetti «contrattisti», dello Stato che eroga i compensi a detto personale, stabilita dall'articolo 19, paragrafo 2, retroagisca di tre anni rispetto allo scambio degli strumenti di ratifica.
 

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